Art. 4
Requisiti relativi alle prestazioni
In vigore dal 22 nov 2011
Requisiti relativi alle prestazioni
1. Gli Stati membri responsabili della prestazione di servizi di traffico aereo nello spazio aereo definito nell’allegato I provvedono alla realizzazione della capacità di provvedere all’identificazione dei singoli aeromobili mediante l’identificazione degli aeromobili in downlink per:
a)
almeno il 50% di tutti i sorvoli dello spazio aereo definito del singolo Stato membro; e
b)
almeno il 50% del numero totale di voli in arrivo e in partenza nello spazio aereo definito del singolo Stato membro.
2. I fornitori di servizi di navigazione aerea garantiscono che entro e non oltre il 2 gennaio 2020 la catena di sorveglianza cooperativa abbia la capacità necessaria per consentire di provvedere all’identificazione dei singoli aeromobili mediante l’identificazione dell’aeromobile in downlink.
3. I fornitori di servizi di navigazione aerea che provvedono all’identificazione dei singoli aeromobili mediante l’identificazione dell’aeromobile in downlink adempiono ai requisiti stabiliti nell’allegato II.
4. I fornitori di servizi di navigazione aerea che provvedono all’identificazione dei singoli aeromobili mediante codici SSR individuali al di fuori dello spazio aereo definito nell’allegato I adempiono ai requisiti stabiliti nell’allegato III.
5. I fornitori di servizi di navigazione aerea garantiscono che:
a)
i sistemi di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), siano utilizzati nella misura necessaria per supportare i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo;
(b)
i sistemi o le procedure di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), siano utilizzati per avvertire i controllori di eventuali duplicazioni non intenzionali nelle assegnazioni dei codici SSR.
6. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
i volumi di spazio aereo siano comunicati al servizio centralizzato di elaborazione e distribuzione dei piani di volo di cui al punto 1) dell’allegato II, a sostegno dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e della lettera b) del presente paragrafo.
b)
il sistema integrato di elaborazione iniziale dei piani di volo comunichi a tutti i fornitori di servizi di navigazione aerea interessati quali voli sono ammessi all’utilizzazione del codice di cospicuità di cui alla lettera c);
c)
un unico codice di cospicuità sia approvato da tutti gli Stati membri e coordinato con paesi terzi europei per l’attribuzione esclusivamente ad aeromobili per i quali si provveda all’identificazione dell’aeromobile mediante l’identificazione degli aeromobili in downlink.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:1206:oj#art-4