Art. 2

Campo d’applicazione

In vigore dal 22 nov 2011
Campo d’applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alla catena di sorveglianza costituita: a) dai componenti di sistemi di sorveglianza installati a bordo di aeromobili e alle relative procedure; b) dai sistemi di sorveglianza a terra, ai loro componenti e alle relative procedure; c) dai sistemi e alle procedure per i servizi del traffico aereo, in particolare i sistemi di trattamento dei dati di volo, i sistemi di trattamento dei dati di sorveglianza e i sistemi di interfaccia utente; d) dai sistemi di comunicazione terra-terra e bordo-terra, ai loro componenti e alle relative procedure utilizzati per la distribuzione di dati di sorveglianza. 2.   Il presente regolamento si applica a tutti i voli operanti come traffico aereo generale conformemente alle regole del volo strumentale entro lo spazio aereo definito all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
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