Art. 11
Deroghe
In vigore dal 22 nov 2011
Deroghe
1. Per il caso specifico di zone di avvicinamento in cui i servizi di traffico aereo sono forniti da unità militari o sotto supervisione militare e allorché vincoli contrattuali impediscono l’adempimento dell’, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il 31 dicembre 2017 la data di attuazione dell’identificazione dell’aeromobile in downlink, data questa non successiva al 2 gennaio 2025.
2. Previa consultazione del gestore della rete e non oltre il 31 dicembre 2018 la Commissione può procedere al riesame delle deroghe comunicate a norma del paragrafo 1 che potrebbero avere un impatto significativo sull’EATMN.
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