Art. 7

Licenze nazionali di ingegneri di volo esistenti

In vigore dal 3 nov 2011
Licenze nazionali di ingegneri di volo esistenti 1.   Per poter ottenere la conversione delle licenze di ingegnere di volo, rilasciate in conformità all’allegato I della convenzione di Chicago, in licenze conformi alla parte FCL, i titolari si rivolgono allo Stato membro che ha rilasciato le licenze. 2.   Le licenze di ingegnere di volo vengono convertite in licenze conformi alla parte FCL in conformità a una relazione di conversione conforme ai requisiti di cui all’, paragrafi 4 e 5. 3.   Quando viene chiesta una licenza di pilota di linea («ATPL») per aeromobili, si applicano le disposizioni sul credito previste in FCL.510.A, lettera c), punto 2, dell’allegato I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:1178:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Licenze nazionali di ingegneri di volo esistenti (Art. 7 Regolamento (UE) 2011/1178) — Testo vigente | Portale Normativo