Art. 8

Condizioni per il riconoscimento di licenze di paesi terzi

In vigore dal 3 nov 2011
Condizioni per il riconoscimento di licenze di paesi terzi 1.   Fatto salvo l’ del regolamento (CE) n. 216/2008 e quando non esistono accordi conclusi tra l’Unione e un paese terzo in materia di licenze di pilota, gli Stati membri possono riconoscere licenze di un paese terzo, e i relativi certificati medici rilasciati da o a nome di paesi terzi, in conformità alle disposizioni dell’allegato III del presente regolamento. 2.   I richiedenti licenze conformi alla parte FCL che già detengono almeno una licenza equivalente, un’abilitazione o un certificato rilasciati in conformità all’allegato I della convenzione di Chicago da un paese terzo, si conformano a tutti i requisiti previsti dall’allegato I del presente regolamento, fatta salva la possibilità di ridurre i requisiti relativi alla durata del corso, al numero di lezioni e alle ore di addestramento specifico. 3.   Il credito attribuito al richiedente viene determinato dallo Stato membro al quale il pilota si rivolge sulla base di una raccomandazione di un’organizzazione di addestramento riconosciuta. 4.   I titolari di un’ATPL rilasciata da o a nome di un paese terzo in conformità all’allegato I della convenzione di Chicago che hanno raggiunto i requisiti di esperienza richiesti per il rilascio di una ATPL nella rispettiva categoria di aeromobile indicata nel capitolo F dell’allegato I del presente regolamento, possono ottenere un credito completo per quanto riguarda i requisiti necessari per frequentare un corso di addestramento prima di intraprendere gli esami di conoscenza teorica e il test di abilitazione, a condizione che la licenza del paese terzo contenga un’abilitazione per tipo valida per l’aeromobile da utilizzare per il test di abilitazione ai fini dell’ATPL. 5.   Abilitazioni per tipo per velivolo o elicottero possono essere rilasciate a titolari di licenze conformi alla parte FCL che soddisfano i requisiti per il rilascio di tali abilitazioni stabilite da un paese terzo. Tali abilitazioni sono limitate agli aeromobili immatricolati nel paese terzo. La suddetta restrizione può essere rimossa quando il pilota soddisfa i requisiti di cui al punto C.1 dell’allegato III.
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Condizioni per il riconoscimento di licenze di paesi terzi (Art. 8 Regolamento (UE) 2011/1178) — Testo vigente | Portale Normativo