Art. 7
Licenze nazionali di ingegneri di volo esistenti
In vigore dal 3 nov 2011
Licenze nazionali di ingegneri di volo esistenti
1. Per poter ottenere la conversione delle licenze di ingegnere di volo, rilasciate in conformità all’allegato I della convenzione di Chicago, in licenze conformi alla parte FCL, i titolari si rivolgono allo Stato membro che ha rilasciato le licenze.
2. Le licenze di ingegnere di volo vengono convertite in licenze conformi alla parte FCL in conformità a una relazione di conversione conforme ai requisiti di cui all’, paragrafi 4 e 5.
3. Quando viene chiesta una licenza di pilota di linea («ATPL») per aeromobili, si applicano le disposizioni sul credito previste in FCL.510.A, lettera c), punto 2, dell’allegato I.
Storico versioni
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