Art. 5

Certificati medici nazionali di pilota e di esaminatore aeromedico esistenti

In vigore dal 3 nov 2011
Certificati medici nazionali di pilota e di esaminatore aeromedico esistenti 1.   I certificati medici di pilota e di esaminatore aeromedico conformi alle JAR rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro prima dell’applicazione del presente regolamento si considerano rilasciati in conformità ad esso. 2.   Gli Stati membri sostituiscono tali certificati medici di pilota e di esaminatore aeromedico con certificati conformi al formato stabilito nella parte ARA al più tardi entro l’8 aprile 2017. 3.   I certificati medici di pilota e di esaminatore aeromedico rilasciati da uno Stato membro prima che si applichi il presente regolamento restano validi fino alla data del loro prossimo rinnovo o fino all’8 aprile 2017, secondo l’ordine cronologico. 4.   Il rinnovo dei certificati di cui ai paragrafi 1 e 2 è conforme alle disposizioni dell’allegato IV.
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Certificati medici nazionali di pilota e di esaminatore aeromedico esistenti (Art. 5 Regolamento (UE) 2011/1178) — Testo vigente | Portale Normativo