Art. 4

Licenze nazionali di pilota esistenti

In vigore dal 3 nov 2011
Licenze nazionali di pilota esistenti 1.   Le licenze conformi alle JAR rilasciate o riconosciute da uno Stato membro fino all’8 aprile 2012 si considerano rilasciate in conformità al presente regolamento. Gli Stati membri sostituiscono tali licenze con licenze conformi al formato stabilito nella parte ARA al più tardi entro l’8 aprile 2017. 2.   Le licenze non conformi alle JAR, ivi compresi eventuali abilitazioni, certificati, autorizzazioni e/o qualifiche allegati, rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento vengono convertite in licenze «conformi alla parte FCL» dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza. 3.   Le licenze non conformi alle JAR vengono convertite in licenze «conformi alla parte FCL» con abilitazioni o certificati allegati in conformità: a) alle disposizioni dell’allegato II; oppure b) agli elementi stabiliti in una relazione concernente la conversione. 4.   La relazione di conversione deve: a) essere elaborata dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza di pilota in consultazione con l’Agenzia europea per la sicurezza aerea («L’Agenzia»); b) descrivere i requisiti nazionali sulla cui base sono state rilasciate le licenze dei piloti; c) descrivere la portata dei privilegi attribuiti ai piloti; d) indicare per quali requisiti di cui all’allegato I deve essere concesso un credito; e) indicare eventuali limitazioni che devono essere incluse nelle licenze conformi alla parte FCL e eventuali requisiti che il pilota deve soddisfare per eliminare tali limitazioni. 5.   La relazione di conversione include copie di tutti i documenti necessari per dimostrare gli elementi esposti alle lettere da a) a e) del paragrafo 4, tra cui copie dei requisiti e delle procedure nazionali pertinenti. Al momento di sviluppare la relazione di conversione, gli Stati membri mirano a permettere ai piloti, nella misura del possibile, di conservare la stessa portata di attività. 6.   Indipendentemente dai paragrafi 1 e 3, i titolari di un certificato di istruttore o di un certificato di esaminatore di abilitazione per classe con privilegi previsti per pilotare aeromobili complessi ad alte prestazioni a pilota unico, vedono tali privilegi convertiti in un certificato di istruttore o di esaminatore di abilitazione per tipo per aeromobili a pilota unico. 7.   Uno Stato membro può autorizzare un allievo pilota ad esercitare senza supervisione privilegi limitati prima di poter soddisfare tutti i requisiti necessari per il rilascio di una LAPL alle seguenti condizioni: a) i privilegi si limitano al suo territorio nazionale o a parte di esso; b) i privilegi sono ristretti a un’area geografica limitata e ad un velivolo monomotore a pistoni con una massa al decollo non superiore a 2 000 kg e non comprendono il trasporto di passeggeri; c) tali autorizzazioni vengono rilasciate sulla base di una singola valutazione di rischio di sicurezza eseguita da un istruttore successivamente ad una valutazione di rischio di sicurezza teorica eseguita dallo Stato membro; d) ogni tre anni lo Stato membro presenta relazioni periodiche alla Commissione e all’Agenzia.
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