Art. 2
Definizioni
In vigore dal 3 nov 2011
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «licenza a norma della parte FCL»: licenza di personale di volo conforme ai requisiti di cui all’allegato I;
2) «JAR»: norme aeronautiche comuni adottate dalle Autorità aeronautiche comuni applicabili alla data del 30 giugno 2009;
3) «licenza di pilota di aeromobili leggeri (LAPL)»: licenza di pilota da diporto ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 216/2008;
4) «licenza conforme alle JAR» (norme aeronautiche comuni): licenza di pilota e abilitazioni, certificati, autorizzazioni e/o qualifiche allegati, rilasciata o riconosciuta, a norma delle procedure e della legislazione nazionale conforme alle JAR, da uno Stato membro che ha attuato la JAR pertinente e che è stata raccomandata per il riconoscimento reciproco nell’ambito del sistema delle Autorità aeronautiche comuni in relazione alla suddetta JAR;
5) «licenza non conforme alle JAR»: licenza di pilota rilasciata o riconosciuta da uno Stato membro in conformità alla legislazione nazionale e che non è stata raccomandata per il riconoscimento reciproco in relazione alla JAR pertinente;
6) «credito»: il riconoscimento di esperienze o qualifiche precedenti;
7) «relazione relativa al credito»: una relazione in base alla quale possono essere riconosciute l’esperienza o le qualifiche precedenti;
8) «relazione relativa alla conversione»: una relazione in base alla quale una licenza può essere convertita in «licenza conforme alla parte-FCL»;
9) «certificato medico di pilota e certificato di esaminatore aeromedico conforme alle JAR» (norme aeronautiche comuni): certificato rilasciato o riconosciuto, a norma della legislazione nazionale e delle procedure conformi alle JAR, da uno Stato membro che ha attuato la JAR pertinente e che è stato raccomandato per il riconoscimento reciproco nell’ambito del sistema delle Autorità aeronautiche comuni in relazione alla suddetta JAR;
10) «certificato medico di pilota e certificato di esaminatore aeromedico non conforme alle JAR»: certificato rilasciato o riconosciuto da uno Stato membro in conformità alla legislazione nazionale e che non è stato raccomandato per il riconoscimento reciproco in relazione alla JAR pertinente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:1178:oj#art-2