Art. 15

Obbligo delle persone che compiono operazioni a titolo professionale

In vigore dal 25 ott 2011
Obbligo delle persone che compiono operazioni a titolo professionale Chiunque compia professionalmente operazioni su prodotti energetici all’ingrosso avverte immediatamente l’autorità nazionale di regolamentazione qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che un’operazione configura una violazione dell’ o dell’. Chiunque compia professionalmente operazioni su prodotti energetici all’ingrosso, istituisce e mantiene efficaci provvedimenti e procedure per individuare le violazioni all’ o dell’.
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Obbligo delle persone che compiono operazioni a titolo professionale (Art. 15 Regolamento (UE) 2011/1227) — Testo vigente | Portale Normativo