Art. 14
Diritto di impugnazione
In vigore dal 25 ott 2011
Diritto di impugnazione
Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell’autorità di regolamentazione di impugnarla dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da ogni governo.
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