Art. 14

Diritto di impugnazione

In vigore dal 25 ott 2011
Diritto di impugnazione Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell’autorità di regolamentazione di impugnarla dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da ogni governo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:1227:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diritto di impugnazione (Art. 14 Regolamento (UE) 2011/1227) — Testo vigente | Portale Normativo