Art. 16
Cooperazione a livello di Unione e a livello nazionale
In vigore dal 25 ott 2011
Cooperazione a livello di Unione e a livello nazionale
1. L’Agenzia mira ad assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione svolgano i compiti di cui al presente regolamento in maniera coordinata e coerente.
L’Agenzia pubblica indicazioni non vincolanti in merito all’applicazione delle definizioni di cui all’, come opportuno.
Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano con l’Agenzia e fra loro, anche a livello regionale, allo scopo di ottemperare ai loro obblighi conformemente al presente regolamento.
Le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti e le autorità nazionali garanti della concorrenza di uno Stato membro possono istituire idonee forme di cooperazione per garantire un’indagine e un’esecuzione efficaci ed efficienti e per contribuire a un approccio coerente e uniforme alle indagini, all’azione giudiziaria e all’attuazione effettiva del presente regolamento e delle pertinenti normative finanziare e in materia di concorrenza.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione informano senza indugio l’Agenzia nel modo più dettagliato possibile qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nello Stato membro di riferimento o in un altro Stato membro siano o siano stati compiuti atti in violazione del presente regolamento.
Un’autorità nazionale di regolamentazione, qualora sospetti che atti che incidono sui mercati dell’energia all’ingrosso o sul prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso nello Stato membro di riferimento sono compiuti in un altro Stato membro, può chiedere all’Agenzia di adottare provvedimenti a norma del paragrafo 4 del presente articolo e, se gli atti incidono sugli strumenti finanziari soggetti all’ della direttiva 2003/6/CE, ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.
3. Onde assicurare un approccio coordinato e coerente agli abusi nei mercati dell’energia all’ingrosso:
a)
le autorità nazionali di regolamentazione informano l’autorità finanziaria competente del proprio Stato membro e l’Agenzia qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell’energia all’ingrosso siano o siano stati compiuti atti che costituiscono abusi di mercato ai sensi della direttiva 2003/6/CE e che incidono sugli strumenti finanziari soggetti all’ di detta direttiva; a tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione possono creare forme adeguate di cooperazione con l’autorità finanziaria competente del loro Stato membro;
b)
l’Agenzia informa l’ESMA e l’autorità finanziaria competente qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell’energia all’ingrosso siano o siano stati compiuti atti che costituiscono abusi di mercato ai sensi della direttiva 2003/6/CE e che incidono sugli strumenti finanziari soggetti all’ di detta direttiva;
c)
l’autorità finanziaria competente di uno Stato membro informa l’ESMA e l’Agenzia qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che in un altro Stato membro siano o siano stati compiuti atti, nei mercati dell’energia all’ingrosso, in violazione degli ;
d)
le autorità nazionali di regolamentazione informano l’autorità nazionale garante della concorrenza del proprio Stato membro, la Commissione e l’Agenzia, qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell’energia all’ingrosso siano o siano stati commessi atti in violazione del diritto della concorrenza.
4. Al fine di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1 l’Agenzia, qualora, anche sulla base di prime analisi o valutazioni, sospetti che si sia verificata una violazione del presente regolamento, ha il potere:
a)
di chiedere a una o più autorità nazionali di regolamentazione di fornire tutte le informazioni relative alla violazione sospettata;
b)
di chiedere a una o più autorità nazionali di regolamentazione di avviare un’indagine sulla violazione sospettata e di adottare i necessari provvedimenti per porre rimedio a ogni violazione constatata. Ogni decisione in merito ai provvedimenti necessari per porre rimedio alle violazioni constatate spetta all’autorità nazionale di regolamentazione interessata;
c)
laddove ritenga che la possibile violazione abbia o abbia avuto un impatto transfrontaliero, di istituire e coordinare un gruppo di indagine costituito da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione interessate per stabilire se il presente regolamento è stato violato e in quale Stato membro ciò sia avvenuto. Se del caso, l’Agenzia può anche sollecitare la partecipazione dei rappresentanti dell’autorità finanziaria competente o di un’altra autorità interessata di uno o più Stati membri al gruppo di indagine.
5. Un’autorità nazionale di regolamentazione che riceve una richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo 4, lettera a), oppure una richiesta di avviare un’indagine su una sospettata violazione ai sensi del paragrafo 4, lettera b), adotta immediatamente le misure necessarie per soddisfare tale richiesta. Qualora detta autorità nazionale di regolamentazione non sia in condizioni di fornire immediatamente le informazioni richieste, ne deve comunicare all’Agenzia le motivazioni senza ulteriore indugio.
In deroga al primo comma, un’autorità nazionale di regolamentazione può rifiutare di dar seguito a una richiesta se:
a)
il suo soddisfacimento potrebbe arrecare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza dello Stato membro destinatario della richiesta;
b)
sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità di tale Stato membro; o
c)
nello Stato membro destinatario della richiesta sia già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle predette persone per le stesse azioni.
In tali casi l’autorità nazionale di regolamentazione ne dà comunicazione all’Agenzia, fornendo informazioni quanto più esaurienti possibili in merito al procedimento o alla sentenza.
Le autorità nazionali di regolamentazione partecipano al gruppo di indagine convocato ai sensi del paragrafo 4, lettera c), offrendo tutta l’assistenza necessaria. Il gruppo di indagine è soggetto al coordinamento dell’Agenzia.
6. L’ultima frase dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009 non si applica all’Agenzia quando quest’ultima espleta le sue funzioni nell’ambito del presente regolamento.
Storico versioni
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