Art. 3

Divieto d’abuso di informazioni privilegiate (insider trading)

In vigore dal 25 ott 2011
Divieto d’abuso di informazioni privilegiate (insider trading) 1.   È fatto divieto alle persone che dispongono di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all’ingrosso di: a) utilizzare tali informazioni acquisendo o cedendo, o cercando di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, prodotti energetici all’ingrosso cui le informazioni si riferiscono; b) comunicare informazioni privilegiate a un’altra persona se non nell’ambito del normale esercizio del proprio lavoro, professione o mansioni; c) raccomandare o indurre un’altra persona ad acquisire o cedere prodotti energetici all’ingrosso cui si riferiscono dette informazioni. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica alle seguenti persone in possesso di informazioni privilegiate concernenti un prodotto energetico all’ingrosso: a) membri degli organi amministrativi, di gestione o di sorveglianza di un’impresa; b) persone che detengono quote di capitale di un’impresa; c) persone con accesso alle informazioni attraverso l’esercizio del loro lavoro, professione o mansioni; d) persone che hanno acquisito tali informazioni mediante un’attività criminosa; e) persone che sanno, o sono tenute a sapere, che si tratta di informazioni privilegiate. 3.   Il paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo non si applica ai gestori di sistemi di trasmissione o trasporto quando acquistano energia elettrica o gas naturale al fine di assicurare la gestione in sicurezza del sistema conformemente ai loro obblighi ai sensi dell', lettere d) ed e), della direttiva 2009/72/CE o dell', paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2009/73/CE. 4.   Il presente articolo non si applica: a) alle operazioni effettuate per garantire l’assolvimento di un obbligo di acquisizione o di cessione di prodotti energetici all’ingrosso già maturato, quando l’obbligo risulti da un accordo concluso o da un ordine di compravendita emesso prima che la persona interessata venisse in possesso dell'informazione privilegiata; b) alle operazioni eseguite da produttori di elettricità e gas naturale, da operatori di impianti di stoccaggio del gas naturale o da operatori di impianti di importazione di GNL all'esclusivo fine di coprire le perdite fisiche immediate risultanti da indisponibilità impreviste, quando per effetto della mancata copertura l'operatore di mercato non sarebbe in grado di far fronte ai suoi obblighi contrattuali o quando dette operazioni vengano effettuate d'intesa con il o i gestori del sistema di trasporto interessati per garantire il funzionamento normale e in condizioni di sicurezza del sistema. In tali circostanze le informazioni riguardanti le operazioni sono trasmesse all’Agenzia e all’autorità nazionale di regolamentazione. Resta impregiudicato l'obbligo di trasmissione di cui all', paragrafo 1; c) agli operatori di mercato che agiscono conformemente alle disposizioni nazionali di emergenza, nel caso in cui le autorità nazionali siano intervenute per garantire l'approvvigionamento di elettricità o gas naturale e i meccanismi di mercato siano stati sospesi nel territorio di uno Stato membro o in parti di esso. In tal caso l'autorità competente per i piani di emergenza assicura la pubblicità a norma dell'. 5.   Quando la persona in possesso di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all’ingrosso è una persona giuridica, i divieti di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di procedere all'operazione per conto della persona giuridica in questione. 6.   Quando la diffusione di informazioni ha finalità giornalistiche o di espressione artistica, essa è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d'informazione, a meno che: a) detta persona tragga, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure b) la diffusione o divulgazione di informazioni avvenga con l'intento di fuorviare il mercato in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso.
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