Art. 4

Obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate

In vigore dal 25 ott 2011
Obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate 1.   Gli operatori di mercato comunicano al pubblico in modo efficace e in tempo utile le informazioni privilegiate di cui dispongono in relazione alle imprese o agli stabilimenti che l’operatore di mercato interessato, l’impresa madre o un’impresa collegata possiede o controlla oppure per i cui aspetti operativi l’operatore di mercato o l’impresa è responsabile in tutto o in parte. Le informazioni comunicate al pubblico comprendono quelle riguardanti la capacità e l’uso degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l’uso di impianti di GNL, inclusa l’eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti. 2.   Un operatore di mercato può, in via eccezionale e sotto la propria responsabilità, ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate al fine di non pregiudicare i suoi legittimi interessi, a condizione che tale omissione non sia tale da fuorviare il pubblico, che l’operatore di mercato sia in grado di assicurare la riservatezza delle informazioni stesse e che non assuma decisioni concernenti la compravendita di prodotti energetici all’ingrosso sulla base di dette informazioni. In tali circostanze l’operatore di mercato trasmette immediatamente tali informazioni, unitamente alla motivazione del ritardo nella comunicazione al pubblico, all’Agenzia e all’autorità nazionale di regolamentazione interessata conformemente all’, paragrafo 5. 3.   Qualora un operatore di mercato o una persona che agisca in suo nome o per suo conto divulghi informazioni privilegiate su un prodotto energetico all’ingrosso nel normale esercizio del proprio lavoro o della propria professione o nell’adempimento delle proprie funzioni secondo quanto previsto all’, paragrafo 1, lettera b), detto operatore di mercato o detta persona è tenuto a comunicare simultaneamente tali informazioni al pubblico in modo completo ed efficace. In caso di comunicazione pubblica non intenzionale l’operatore di mercato garantisce una comunicazione completa ed efficace delle informazioni il prima possibile dopo la divulgazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni ha un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo discenda da una legge, da una normativa, da uno statuto oppure da un contratto. 4.   La pubblicazione di informazioni privilegiate, anche in forma aggregata, conformemente al regolamento (CE) n. 714/2009 o al regolamento (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali regolamenti, ottempera all’obbligo di comunicazione simultanea, completa ed efficace al pubblico. 5.   Quando un operatore di sistema di trasporto è stato esonerato dall’obbligo di pubblicare determinati dati a norma del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regolamento (CE) n. 715/2009, tale operatore è altresì esentato dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione agli stessi dati. 6.   I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano gli obblighi degli operatori di mercato ai sensi delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, e dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali direttive e regolamenti, in particolare per quanto concerne la tempistica e il metodo di pubblicazione delle informazioni. 7.   I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicato il diritto degli operatori di mercato di dilazionare la diffusione di informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche di cui all’, lettera d), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (13), se nel loro paese si tratta di informazioni riservate.
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Obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate (Art. 4 Regolamento (UE) 2011/1227) — Testo vigente | Portale Normativo