Art. 8
Raccolta di dati
In vigore dal 25 ott 2011
Raccolta di dati
1. Gli operatori di mercato, un soggetto o un’autorità che agiscono per loro conto o le autorità di cui al paragrafo 4, lettere da b) a f), forniscono all’Agenzia un registro delle operazioni sui mercati dell’energia all’ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. Le informazioni comunicate comprendono l’identificazione esatta dei prodotti energetici all’ingrosso acquistati e venduti, il prezzo e la quantità convenuti, le date e i tempi di esecuzione, le parti in causa e i beneficiari dell’operazione e ogni altra pertinente informazione. Una volta che le informazioni richieste siano state ricevute da una delle persone o delle autorità elencate al paragrafo 4, lettere da b) a f), gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato si considerano assolti, ferma restando la loro responsabilità generale.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione:
a)
redige un elenco dei contratti e dei derivati, compresi gli ordini di compravendita, che devono essere segnalati a norma del paragrafo 1, ed eventualmente le opportune soglie minime per la segnalazione delle operazioni;
b)
adotta regole uniformi sulla comunicazione delle informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 1;
c)
stabilisce tempi e forme con cui tali informazioni devono essere segnalate.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. Essi devono tener conto degli attuali sistemi di segnalazione.
3. Le persone di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), che hanno segnalato le operazioni ai sensi della direttiva 2004/39/CE oppure della legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni non sono soggette a un duplice obbligo di segnalazione relativamente alle transazioni di cui sopra.
Fatto salvo il primo comma del paragrafo 1, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 possono consentire ai mercati organizzati e ai sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni di fornire all’Agenzia il riepilogo storico delle operazioni effettuate in prodotti energetici all’ingrosso.
4. Ai fini del paragrafo 1, le informazioni sono fornite:
a)
dall’operatore di mercato;
b)
da terzi che agiscono per conto dell’operatore di mercato;
c)
da un sistema di segnalazione delle operazioni;
d)
da un mercato organizzato, da un sistema di riscontro delle operazioni o da chiunque compia professionalmente questo tipo di operazioni;
e)
da un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato o riconosciuto ai sensi della legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni; o
f)
da un’autorità competente che ha ricevuto dette informazioni in osservanza dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE o dall’ESMA quando quest’ultima ha ricevuto dette informazioni ai sensi della legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni.
5. Gli operatori di mercato trasmettono all’Agenzia e alle autorità nazionali di regolamentazione informazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o riguardanti la capacità e l’uso di impianti di GNL, inclusa l’eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti, a fini di monitoraggio delle negoziazioni nei mercati dell’energia all’ingrosso. Gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato sono ridotti al minimo attingendo ove possibile le informazioni richieste o parte di esse da fonti esistenti.
6. La Commissione, mediante atti di esecuzione:
a)
adotta regole uniformi sulla segnalazione di informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 5 ed eventualmente sulle opportune soglie per tale segnalazione;
b)
stabilisce tempi e forme con cui dette informazioni devono essere segnalate.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. Essi tengono conto dei vigenti obblighi di segnalazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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