Art. 9
Registrazione degli operatori di mercato
In vigore dal 25 ott 2011
Registrazione degli operatori di mercato
1. Gli operatori di mercato che concludono transazioni che devono essere segnalate all’Agenzia a norma dell’, paragrafo 1, devono registrarsi presso l’autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti o, se non sono stabiliti o residenti nell’Unione, in uno Stato membro in cui svolgono attività.
Un operatore di mercato si registra solamente presso una sola autorità nazionale di regolamentazione. Gli Stati membri non fanno obbligo a un operatore di mercato già registrato in un altro Stato membro di registrarsi una seconda volta.
La registrazione degli operatori di mercato lascia impregiudicato l’obbligo di rispettare le norme in materia di scambi e bilanciamento.
2. Nei tre mesi successivi alla data alla quale la Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 2, le autorità di regolamentazione nazionali istituiscono registri nazionali degli operatori di mercato, che provvedono a tenere aggiornati. Il registro attribuisce a ciascun operatore di mercato un identificativo unico e contiene informazioni sufficienti a identificare l’operatore, fra cui i particolari relativi alla partita IVA, il luogo di stabilimento, la persona responsabile per le decisioni operative e di compravendita e il controllore o beneficiario finale delle attività di negoziazione dell’operatore.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono le informazioni contenute nei propri registri nazionali all’Agenzia in un formato determinato dall’Agenzia stessa. L’Agenzia, in cooperazione con tali autorità, determina detto formato e lo pubblica entro il 29 giugno 2012. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione, l’Agenzia predispone un registro europeo degli operatori di mercato. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità interessate hanno accesso al registro europeo. Fatto salvo dell’, l’Agenzia può decidere di mettere a disposizione del pubblico il registro europeo o suoi estratti purché non vengano divulgate informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato.
4. Gli operatori di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo sottopongono il modulo di registrazione all’autorità nazionale di regolamentazione prima di compiere operazioni che devono essere segnalate all’Agenzia a norma dell’, paragrafo 1.
5. Gli operatori di mercato di cui al paragrafo 1 trasmettono prontamente all’autorità nazionale di regolamentazione ogni modifica che è intervenuta in relazione alle informazioni fornite nel modulo di registrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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