Art. 10

Condivisione delle informazioni tra l’Agenzia e altre autorità

In vigore dal 25 ott 2011
Condivisione delle informazioni tra l’Agenzia e altre autorità 1.   L’Agenzia stabilisce meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute ai sensi dell’, paragrafo 1, e dell’ con le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità nazionali garanti della concorrenza, l’ESMA e altre autorità competenti. Prima di istituire tali meccanismi, l’Agenzia consulta dette autorità. 2.   L’Agenzia consente l’accesso ai meccanismi di cui al paragrafo 1 solamente alle autorità che hanno introdotto sistemi in grado di permettere all’Agenzia di soddisfare i requisiti di cui all’, paragrafo 1. 3.   I repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti conformemente alla legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni mettono a disposizione dell’Agenzia ogni pertinente informazione da essi raccolte in merito ai prodotti energetici all’ingrosso e ai derivati delle quote di emissione. L’ESMA trasmette all’Agenzia comunicazioni sulle operazioni in prodotti energetici all’ingrosso ricevute ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE e della legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Le autorità competenti che ricevono comunicazioni sulle operazioni in prodotti energetici all’ingrosso ricevute ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE le inoltrano all’Agenzia. L’Agenzia e le autorità responsabili della vigilanza sugli scambi di quote di emissione o sui connessi prodotti derivati cooperano reciprocamente e istituiscono idonei meccanismi che consentano all’Agenzia di avere accesso ai dati relativi alle operazioni su tali quote e prodotti derivati, quando tali autorità raccolgono dati su operazioni di questo tipo.
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Condivisione delle informazioni tra l’Agenzia e altre autorità (Art. 10 Regolamento (UE) 2011/1227) — Testo vigente | Portale Normativo