Art. 17

Segreto professionale

In vigore dal 25 ott 2011
Segreto professionale 1.   Tutte le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse ai sensi del presente regolamento sono soggette alle condizioni di segreto professionale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. 2.   L’obbligo di segreto professionale si applica: a) alle persone che lavorano o hanno lavorato per l’Agenzia; b) ai revisori dei conti e agli esperti che agiscono per conto dell’Agenzia; c) alle persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità nazionali di regolamentazione o per altre autorità competenti; d) ai revisori dei conti e agli esperti incaricati dalle autorità nazionali di regolamentazione o da altre autorità competenti, che ricevono informazioni riservate conformemente al presente regolamento. 3.   Le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 2 nell’esercizio delle loro funzioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, se non in una forma sommaria o aggregata tale da non consentire l’identificazione dei singoli operatori di mercato o mercati, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altri atti legislativi pertinenti dell’Unione. 4.   Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, l’Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, l’ESMA, gli organismi oppure le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell’espletamento delle loro mansioni e per l’esercizio delle loro funzioni. Le altre autorità, organismi, persone possono avvalersi di tali informazioni per le finalità per cui sono state loro trasmesse o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l’esercizio di tali funzioni. L’autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi previo consenso dell’Agenzia, delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità finanziarie competenti degli Stati membri, dell’ESMA, degli organismi o delle persone che comunicano le informazioni. 5.   Il presente articolo non osta a che un’autorità di uno Stato membro possa scambiare o trasmettere, conformemente al diritto nazionale, informazioni riservate a condizione che non siano ricevute da un’autorità di un altro Stato membro o dall’Agenzia a norma del presente regolamento.
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Segreto professionale (Art. 17 Regolamento (UE) 2011/1227) — Testo vigente | Portale Normativo