Responsabilità
1. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.
2. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.
3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.
4. Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.
5. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività.
6. Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all’operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.
7. Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli appaiano sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:
a)
quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;
b)
quando l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.
In deroga al primo comma, gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), figurino anche sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione.
8. Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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eli:reg:2011:1169:oj#art-8
In sintesi
Il principale responsabile dell'etichetta e delle informazioni è il soggetto con il cui nome il cibo viene venduto oppure, se extra-UE, l'importatore nell'Unione. Tale operatore deve assicurare che le informazioni siano presenti, corrette e conformi alla legge. Chi non determina direttamente le informazioni non può comunque distribuire prodotti che sa o presume essere non a norma. È vietato modificare le indicazioni se ciò inganna il consumatore o ne riduce la protezione. Vengono inoltre regolati gli obblighi di trasmissione dei dati per i prodotti non preimballati e per gli scambi commerciali tra operatori.
Perché esiste questa norma
La norma definisce con precisione chi risponde della correttezza delle informazioni sugli alimenti e stabilisce le regole per garantire la tutela e la consapevolezza del consumatore lungo tutta la filiera.
A chi si applica
Si applica a tutti gli operatori del settore alimentare, compresi i titolari del marchio con cui il prodotto è commercializzato, gli importatori nell'Unione europea e i distributori lungo la catena di fornitura.
Esempio pratico
Un'azienda che vende pasta con il proprio marchio su confezione destinata al supermercato deve verificare che tutti i dati obbligatori siano corretti e presenti. Un negoziante che riceve tale prodotto non può alterare la data o gli ingredienti né può metterlo in vendita se è a conoscenza di evidenti irregolarità nelle diciture.
Adempimenti e conseguenze
Obbligo di garantire presenza ed esattezza delle informazioni legali; divieto di commercializzazione di prodotti noti come non conformi; divieto di modifiche ingannevoli delle informazioni; obbligo di trasmettere le indicazioni per cibi non preimballati o scambiati tra operatori. Nessuna sanzione specifica è indicata nel testo.
Domande frequenti
Chi è il primo responsabile delle informazioni sull'alimento se l'azienda produttrice risiede fuori dall'Unione europea?Se l'operatore con il cui nome è commercializzato il prodotto non è stabilito nell'Unione, la responsabilità ricade sull'importatore nel mercato dell'Unione.
Un commerciante o intermediario può modificare le etichette o le informazioni di un prodotto alimentare?Non può farlo se la modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre la sua protezione e la possibilità di fare scelte consapevoli; risponde inoltre delle modifiche apportate.
Cosa deve fare un operatore che non incide sulle informazioni se riceve un alimento non conforme?Non deve fornire né commercializzare alimenti di cui conosce o presume la non conformità alla normativa applicabile in base alle informazioni possedute in qualità di professionista.