Art. 9

Prodotti tessili composti da più fibre

In vigore dal 27 set 2011
Prodotti tessili composti da più fibre 1.   Un prodotto tessile reca l'indicazione sull'etichetta o il contrassegno della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente. 2.   In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l', paragrafo 2, una fibra che rappresenta fino al 5 % del peso totale del prodotto tessile o fibre che rappresentano collettivamente fino al 15 % del peso totale del prodotto tessile possono, qualora non possano essere facilmente identificate al momento della fabbricazione, essere indicate con i termini «altre fibre», immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale totale in peso. 3.   I prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino è pari ad almeno il 40 % del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con la denominazione «misto lino», completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione «Ordito puro cotone — trama puro lino». 4.   Fatto salvo l', paragrafo 1, per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare al momento della fabbricazione possono essere utilizzati i termini «fibre varie» o «composizione tessile non determinata» sull'etichetta o sul contrassegno. 5.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le fibre non ancora elencate all'allegato I possono essere designate con i termini «altre fibre», immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale complessiva in peso.
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