Art. 8
Prodotti di lana vergine o lana di tosa
In vigore dal 27 set 2011
Prodotti di lana vergine o lana di tosa
1. Un prodotto tessile può essere etichettato o contrassegnato con una delle denominazioni di cui all’allegato III purché sia composto esclusivamente di una fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito, la quale non abbia subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamenti o impieghi che l’abbiano danneggiata.
2. In deroga al paragrafo 1, le denominazioni indicate nell'allegato III possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre tessili se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche di cui al paragrafo 1;
b)
la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25 %;
c)
in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un'altra fibra.
L'indicazione della composizione percentuale completa di tale mischia è obbligatoria.
3. Le fibre estranee nei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, inclusi i prodotti di lana ottenuti mediante il ciclo cardato, non superano lo 0,3 % in peso, sono giustificate come tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risultano da un'aggiunta sistematica.
Storico versioni
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