Art. 10
Fibre decorative e fibre a effetto antistatico
In vigore dal 27 set 2011
Fibre decorative e fibre a effetto antistatico
1. Le fibre visibili, isolabili e puramente decorative che non superano il 7 % del peso del prodotto finito non sono considerate nelle composizioni fibrose previste agli .
2. Le fibre metalliche e altre fibre incorporate al fine di ottenere un effetto antistatico che non superano il 2 % del peso del prodotto finito non sono considerate nelle composizioni di fibre previste agli .
3. Nel caso dei prodotti di cui all', paragrafo 4, le percentuali previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono calcolate separatamente per il peso dell'ordito e per quello della trama.
Storico versioni
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