Art. 7
Prodotti tessili puri
In vigore dal 27 set 2011
Prodotti tessili puri
1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere etichettato o contrassegnato con i termini «100 %», «puro» o «tutto».
È vietato utilizzare tali termini o termini equivalenti per altri prodotti tessili.
2. Fatto salvo l', paragrafo 3, anche un prodotto tessile contenente non oltre il 2 % in peso di fibre estranee può essere assimilato a un prodotto composto esclusivamente dalla stessa fibra, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.
Anche un prodotto tessile ottenuto con il ciclo cardato può essere assimilato a un prodotto composto esclusivamente dalla stessa fibra se contiene non oltre il 5 % in peso di fibre estranee purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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