Art. 7

Prodotti tessili puri

In vigore dal 27 set 2011
Prodotti tessili puri 1.   Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere etichettato o contrassegnato con i termini «100 %», «puro» o «tutto». È vietato utilizzare tali termini o termini equivalenti per altri prodotti tessili. 2.   Fatto salvo l', paragrafo 3, anche un prodotto tessile contenente non oltre il 2 % in peso di fibre estranee può essere assimilato a un prodotto composto esclusivamente dalla stessa fibra, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica. Anche un prodotto tessile ottenuto con il ciclo cardato può essere assimilato a un prodotto composto esclusivamente dalla stessa fibra se contiene non oltre il 5 % in peso di fibre estranee purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.
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