Art. 5

Denominazioni delle fibre tessili

In vigore dal 27 set 2011
Denominazioni delle fibre tessili 1.   Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili sono utilizzate solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I. 2.   L'impiego delle denominazioni elencate nell'allegato I è riservato alle fibre tessili la cui natura corrisponde alla descrizione contenuta in tale allegato. È vietato l'impiego delle denominazioni elencate nell'allegato I per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma di aggettivo. È vietato l'impiego della denominazione «seta» per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.
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