Art. 3

Definizioni

In vigore dal 27 set 2011
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si intende per: a)   «prodotto tessile»: il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato; b)   «fibra tessile», alternativamente: i) un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili; ii) una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'allegato I e atti ad applicazioni tessili; c)   «larghezza apparente»: la larghezza della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media; d)   «componente tessile»: una parte di prodotto tessile avente un contenuto di fibre identificabile; e)   «fibre estranee»: le fibre diverse da quelle indicate sull'etichetta o sul contrassegno; f)   «fodera»: un componente separato utilizzato nella confezione di capi di abbigliamento e altri prodotti, comprendente uno o più strati di materia tessile fissati lungo uno o più orli; g)   «etichettatura»: l'esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite l'apposizione di un'etichetta; h)   «contrassegno»: l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione; i)   «etichettatura globale»: l'uso di un'etichetta unica per più prodotti o componenti tessili; j)   «prodotto monouso»: il prodotto tessile destinato a essere utilizzato una sola volta ovvero per breve tempo, il cui normale impiego non è destinato a un ulteriore uso identico o analogo; k)   «tasso convenzionale»: il valore della ripresa di umidità da usare nel calcolo della percentuale della massa di componenti fibrosi secchi e depurati, dopo aver applicato i fattori convenzionali. 2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «messa a disposizione sul mercato», «immissione sul mercato», «fabbricante», «importatore», «distributore», «operatori economici», «norma armonizzata», «vigilanza del mercato» e «autorità di vigilanza del mercato» di cui all' del regolamento (CE) n. 765/2008.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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