Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 27 set 2011
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell'Unione e ai prodotti di cui al paragrafo 2. 2.   Ai fini del presente regolamento i prodotti seguenti sono assimilati ai prodotti tessili: a) i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80 % in peso; b) i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80 % in peso; c) le parti tessili: i) dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti; ii) dei rivestimenti di materassi; iii) dei rivestimenti degli articoli da campeggio; purché tali parti tessili costituiscano almeno l'80 % in peso di tali strati superiori o rivestimenti; d) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione. 3.   Il presente regolamento non si applica ai prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso. 4.   Il presente regolamento non si applica ai prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.
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