Art. 4

Requisiti generali relativi alla messa a disposizione sul mercato di prodotti tessili

In vigore dal 27 set 2011
Requisiti generali relativi alla messa a disposizione sul mercato di prodotti tessili I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in conformità del presente regolamento.
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