Art. 12
Prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale
In vigore dal 27 set 2011
Prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale
1. La presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è indicata con la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato.
2. L'etichettatura o il contrassegno non sono fuorvianti e sono presentati in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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