Art. 14
Etichette e contrassegni
In vigore dal 27 set 2011
Etichette e contrassegni
1. I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato.
L'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa è saldamente fissata.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell' della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (11).
3. Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose di cui agli sono indicate chiaramente nei documenti commerciali d'accompagnamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purché nel medesimo documento commerciale ne sia spiegato il significato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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