Art. 16

Impiego delle denominazioni delle fibre tessili e delle descrizioni della composizione fibrosa

In vigore dal 27 set 2011
Impiego delle denominazioni delle fibre tessili e delle descrizioni della composizione fibrosa 1.   All'atto della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato, le descrizioni della composizione fibrosa di cui agli sono indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni in modo che risultino facilmente leggibili, visibili e chiare e con caratteri uniformi per quanto riguarda le dimensioni e lo stile. Tali informazioni sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato per via elettronica. 2.   I marchi di fabbrica o le ragioni sociali possono essere indicati immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa di cui agli . Tuttavia, se un marchio di fabbrica o una ragione sociale contiene, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, una denominazione delle fibre tessili di cui all'allegato I o una denominazione che può ingenerare confusione con essa, tale marchio o ragione sociale deve essere indicato immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa di cui agli . Le altre informazioni sono sempre indicate separatamente. 3.   L'etichettatura o il contrassegno sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore, a meno che lo Stato membro interessato disponga altrimenti. Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola quantità di fili per cucito, rammendo e ricamo, il primo comma si applica all'etichettatura globale di cui all', paragrafo 3. Se sono venduti singolarmente, tali prodotti possono essere etichettati o contrassegnati in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione purché riportino anche un'etichettatura globale.
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