Art. 17

Deroghe

In vigore dal 27 set 2011
Deroghe 1.   Le norme di cui agli sono soggette alle deroghe di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2.   Non è richiesta l'indicazione delle denominazioni delle fibre tessili o della composizione fibrosa sulle etichette e sui contrassegni dei prodotti tessili elencati nell'allegato V. Tuttavia, se un marchio di fabbrica o una ragione sociale contiene una denominazione, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, elencata nell'allegato I o una denominazione può prestarsi a confusione con essa, si applicano gli . 3.   Quando i prodotti tessili di cui all'allegato VI sono dello stesso tipo e della stessa composizione fibrosa, possono essere messi a disposizione sul mercato raggruppati sotto un'etichetta globale. 4.   La composizione fibrosa dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare sulla pezza o sul rotolo messo a disposizione sul mercato. 5.   I prodotti tessili di cui ai paragrafi 3 e 4 sono messi a disposizione sul mercato in modo tale che ogni acquirente della catena della fornitura, consumatore compreso, sia informato della loro composizione fibrosa.
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