Art. 19

Determinazione della composizione fibrosa

In vigore dal 27 set 2011
Determinazione della composizione fibrosa 1.   Ai fini della determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili, i controlli di cui all' sono realizzati conformemente ai metodi di cui all'allegato VIII o alle norme armonizzate da inserire in tale allegato. 2.   Nel determinare la composizione fibrosa di cui agli , gli elementi elencati nell'allegato VII non sono presi in considerazione. 3.   Le composizioni fibrose di cui agli sono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato IX, previa eliminazione degli elementi indicati nell'allegato VII. 4.   I laboratori incaricati della prova delle mischie tessili per le quali non esiste un metodo d'analisi uniforme a livello di Unione determinano la composizione fibrosa di tali mischie, indicando nella relazione d'analisi il risultato ottenuto, il metodo utilizzato e il grado di precisione.
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