Art. 21

Atti delegati

In vigore dal 27 set 2011
Atti delegati 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo all'adozione di criteri tecnici e norme procedurali per l'applicazione dell', paragrafo 5, alle modifiche degli allegati II, IV, V, VI, VII, VIII e IX per tener conto del progresso tecnico e alle modifiche dell'allegato I al fine di includere, a norma dell', nuove denominazioni di fibre tessili nell'elenco che figura in tale allegato. 2.   Nell'adottare tali atti delegati la Commissione agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
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Atti delegati (Art. 21 Regolamento (UE) 2011/1007) — Testo vigente | Portale Normativo