Art. 20
Tolleranze
In vigore dal 27 set 2011
Tolleranze
1. Al fine di stabilire la composizione fibrosa dei prodotti tessili, si applicano le tolleranze di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Fatto salvo l', paragrafo 3, non occorre indicare la presenza di fibre estranee nella composizione fibrosa che dev'essere fornita conformemente all' se la percentuale di tali fibre non raggiunge i valori seguenti:
a)
2 % del peso totale del prodotto tessile, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica; oppure
b)
5 % del peso totale nel caso di prodotti tessili ottenuti con il ciclo cardato, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.
3. È ammessa una tolleranza di fabbricazione del 3 %, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta o nel contrassegno, tra la composizione fibrosa indicata in conformità con l' e quella risultante dall'analisi effettuata conformemente all'. Tale tolleranza si applica anche:
a)
alle fibre che possono essere designate con i termini «altre fibre», conformemente all';
b)
alla percentuale di lana di cui all', paragrafo 2, lettera b).
Ai fini delle analisi, le tolleranze sono calcolate separatamente. Il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui al presente paragrafo è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Il cumulo delle tolleranze di cui ai paragrafi 2 e 3 è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente riscontrate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui al paragrafo 2, risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sull'etichetta o nel contrassegno.
5. Per prodotti tessili particolari la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle indicate nei paragrafi 2 e 3, la Commissione può ammettere tolleranze superiori.
Prima dell'immissione del prodotto tessile sul mercato il fabbricante presenta una domanda di autorizzazione della Commissione indicante sufficienti ragioni e prove delle circostanze eccezionali di fabbricazione. L'autorizzazione può essere concessa solo in casi eccezionali e allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni.
Se del caso, la Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell', criteri tecnici e norme procedurali per l'applicazione del presente paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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