Art. 15
Obblighi di etichettatura o contrassegno
In vigore dal 27 set 2011
Obblighi di etichettatura o contrassegno
1. All'immissione di un prodotto sul mercato il fabbricante garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'importatore garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.
2. Un distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.
3. All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dal presente regolamento.
4. Gli operatori economici di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 garantiscono che qualunque informazione fornita al momento della messa a disposizione sul mercato dei prodotti tessili non possa essere confusa con le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose stabilite dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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