Art. 12

Tasso di cambio per pagamenti effettuati in valute diverse dall’euro

In vigore dal 12 set 2011
Tasso di cambio per pagamenti effettuati in valute diverse dall’euro Alle domande relative a pagamenti di saldi effettuati in valute diverse dall’euro, la Commissione applica il primo tasso di cambio fissato nel marzo dell’anno «n», pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il tasso di cambio per domande relative a pagamenti di saldi, per riunioni e attività di formazione, effettuati in valute diverse dall’euro sarà tuttavia quello indicato all’.
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