Art. 10

Ammissibilità

In vigore dal 12 set 2011
Ammissibilità 1.   Nell’ambito delle attività dei laboratori, sono ammesse spese di personale destinato alle attività, per subforniture, beni strumentali, materiali di consumo, spedizione di campioni per prove comparative, missioni, riunioni, attività di formazione e spese generali. 2.   Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili nei limiti fissati dalla pertinente decisione di finanziamento annuale e in base alle regole di ammissibilità di cui all’allegato II. 3.   Per incrementare la dotazione di una delle voci (personale, subforniture, beni strumentali, materiali di consumo, spedizione di campioni per prove comparative, missioni, riunioni, attività di formazione) e/o di una delle attività elencate nel programma di lavoro, in misura superiore al 10 % ma senza superare i costi totali ammissibili previsti dalla decisione di finanziamento annuale, i laboratori devono chiedere l’approvazione preventiva della Commissione.
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