Art. 11

Presentazione delle relazioni sulle attività dei laboratori

In vigore dal 12 set 2011
Presentazione delle relazioni sulle attività dei laboratori 1.   Entro il 31 marzo dell’anno civile «n + 2», i laboratori devono presentare alla Commissione le seguenti relazioni: a) una versione su carta e una elettronica della relazione finanziaria, redatta in conformità agli allegati III a) e b); b) una relazione tecnica sulle loro attività, certificata dal direttore tecnico del laboratorio. Per le riunioni e attività di formazione, la relazione finanziaria deve essere tuttavia redatta e presentata in conformità all’. Come prova della data di invio della relazione finanziaria e di quella tecnica, fa fede il timbro postale. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione può essere ridotto se il programma di lavoro non viene portato a termine in modo efficace e/o completo. 3.   Il contributo finanziario dell’Unione viene ridotto se la relazione finanziaria e quella tecnica non vengono inviate entro il termine di cui al paragrafo 1. Il contributo finanziario dell’Unione sarà ridotto del 25 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 1 mese. Il contributo finanziario dell’Unione sarà ridotto del 50 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 2 mesi. Il contributo finanziario dell’Unione sarà ridotto del 75 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 3 mesi. Il contributo finanziario dell’Unione sarà ridotto del 100 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 4 mesi.
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