Art. 11
Presentazione delle relazioni sulle attività dei laboratori
In vigore dal 12 set 2011
Presentazione delle relazioni sulle attività dei laboratori
1. Entro il 31 marzo dell’anno civile «n + 2», i laboratori devono presentare alla Commissione le seguenti relazioni:
a)
una versione su carta e una elettronica della relazione finanziaria, redatta in conformità agli allegati III a) e b);
b)
una relazione tecnica sulle loro attività, certificata dal direttore tecnico del laboratorio.
Per le riunioni e attività di formazione, la relazione finanziaria deve essere tuttavia redatta e presentata in conformità all’.
Come prova della data di invio della relazione finanziaria e di quella tecnica, fa fede il timbro postale.
2. Il contributo finanziario dell’Unione può essere ridotto se il programma di lavoro non viene portato a termine in modo efficace e/o completo.
3. Il contributo finanziario dell’Unione viene ridotto se la relazione finanziaria e quella tecnica non vengono inviate entro il termine di cui al paragrafo 1.
Il contributo finanziario dell’Unione sarà ridotto del 25 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 1 mese.
Il contributo finanziario dell’Unione sarà ridotto del 50 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 2 mesi.
Il contributo finanziario dell’Unione sarà ridotto del 75 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 3 mesi.
Il contributo finanziario dell’Unione sarà ridotto del 100 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 4 mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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