Art. 13
Imposta sul valore aggiunto
In vigore dal 12 set 2011
Imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto (IVA), non recuperabile, versata dai laboratori è considerata spesa ammissibile ai sensi del presente regolamento purché i laboratori presentino, insieme alla relazione finanziaria di cui all’, paragrafo 1, un attestato del ministero delle Finanze del pertinente Stato membro, o di un’autorità equivalente, che confermi che il laboratorio non è soggetto o è solo in parte soggetto all’IVA e che il suo settore di attività non è soggetto a tale imposta.
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