Art. 15
Ammissibilità
In vigore dal 12 set 2011
Ammissibilità
1. Sono considerate ammissibili, come spese per l’organizzazione di seminari, le spese di viaggio, di albergo e le indennità giornaliere per non più di 32 partecipanti, tra i quali deve essere invitato almeno un rappresentante per Stato membro.
2. Sono considerate ammissibili, come spese per l’organizzazione di seminari, spese di viaggio aggiuntive, spese d’albergo e indennità giornaliere per non più di 3 oratori invitati ai seminari.
3. Sono considerate ammissibili, come spese per l’organizzazione di seminari, spese di viaggio aggiuntive, spese d’albergo e indennità giornaliere per non più di 10 rappresentanti di paesi terzi invitati ai seminari.
4. Le spese per l’organizzazione di seminari di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono ammissibili nei limiti fissati dalla decisione di finanziamento annuale e in base alle regole di ammissibilità di cui all’allegato IV. Possono essere concesse deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 in casi debitamente giustificati ai sensi delle decisioni di finanziamento annuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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