Art. 11 · Presentazione delle relazioni sulle attività dei laboratori

Art. 11

Presentazione delle relazioni sulle attività dei laboratori

In vigore dal 12 set 2011
Presentazione delle relazioni sulle attività dei laboratori 1.   Entro il 31 marzo dell’anno civile «n + 2», i laboratori devono presentare alla Commissione le seguenti relazioni: a) una versione su carta e una elettronica della relazione finanziaria, redatta in conformità agli allegati III a) e b); b) una relazione tecnica sulle loro attività, certificata dal direttore tecnico del laboratorio. Per le riunioni e attività di formazione, la relazione finanziaria deve essere tuttavia redatta e presentata in conformità all’. Come prova della data di invio della relazione finanziaria e di quella tecnica, fa fede il timbro postale. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione può essere ridotto se il programma di lavoro non viene portato a termine in modo efficace e/o completo. 3.   Il contributo finanziario dell’Unione viene ridotto se la relazione finanziaria e quella tecnica non vengono inviate entro il termine di cui al paragrafo 1. Il contributo finanziario dell’Unione sarà ridotto del 25 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 1 mese. Il contributo finanziario dell’Unione sarà ridotto del 50 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 2 mesi. Il contributo finanziario dell’Unione sarà ridotto del 75 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 3 mesi. Il contributo finanziario dell’Unione sarà ridotto del 100 % se la data di spedizione viene oltrepassata in misura superiore a 4 mesi.
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