Art. 12 · Tasso di cambio per pagamenti effettuati in valute diverse dall’euro

Art. 12

Tasso di cambio per pagamenti effettuati in valute diverse dall’euro

In vigore dal 12 set 2011
Tasso di cambio per pagamenti effettuati in valute diverse dall’euro Alle domande relative a pagamenti di saldi effettuati in valute diverse dall’euro, la Commissione applica il primo tasso di cambio fissato nel marzo dell’anno «n», pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il tasso di cambio per domande relative a pagamenti di saldi, per riunioni e attività di formazione, effettuati in valute diverse dall’euro sarà tuttavia quello indicato all’.
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