Art. 8
Licenza di studente controllore del traffico aereo
In vigore dal 10 ago 2011
Licenza di studente controllore del traffico aereo
1. I titolari di una licenza di studente controllore del traffico aereo sono autorizzati a fornire servizi di controllo del traffico aereo sotto la supervisione di un istruttore abilitato all’addestramento operativo in conformità con l’abilitazione/le abilitazioni e la specializzazione/le specializzazioni dell’abilitazione indicate nella licenza.
2. Per presentare domanda di rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo i richiedenti devono:
a)
avere almeno 18 anni di età;
b)
essere titolari di almeno un diploma che consenta l’accesso all’università o di un titolo di studio equivalente, o di qualsiasi altro diploma di istruzione secondaria, che consenta loro di completare la formazione di controllore del traffico aereo;
c)
aver completato con esito positivo un addestramento iniziale approvato, pertinente ai fini dell’abilitazione e, ove applicabile, la specializzazione di abilitazione, come specificato nell’allegato II, parte A;
d)
detenere una certificazione medica in corso di validità;
e)
aver dimostrato di possedere un livello adeguato di competenze linguistiche conformemente ai requisiti di cui all’.
3. La licenza di studente controllore del traffico aereo indica la specializzazione linguistica e almeno una abilitazione e, ove applicabile, una specializzazione di abilitazione.
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