Art. 8

Licenza di studente controllore del traffico aereo

In vigore dal 10 ago 2011
Licenza di studente controllore del traffico aereo 1.   I titolari di una licenza di studente controllore del traffico aereo sono autorizzati a fornire servizi di controllo del traffico aereo sotto la supervisione di un istruttore abilitato all’addestramento operativo in conformità con l’abilitazione/le abilitazioni e la specializzazione/le specializzazioni dell’abilitazione indicate nella licenza. 2.   Per presentare domanda di rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo i richiedenti devono: a) avere almeno 18 anni di età; b) essere titolari di almeno un diploma che consenta l’accesso all’università o di un titolo di studio equivalente, o di qualsiasi altro diploma di istruzione secondaria, che consenta loro di completare la formazione di controllore del traffico aereo; c) aver completato con esito positivo un addestramento iniziale approvato, pertinente ai fini dell’abilitazione e, ove applicabile, la specializzazione di abilitazione, come specificato nell’allegato II, parte A; d) detenere una certificazione medica in corso di validità; e) aver dimostrato di possedere un livello adeguato di competenze linguistiche conformemente ai requisiti di cui all’. 3.   La licenza di studente controllore del traffico aereo indica la specializzazione linguistica e almeno una abilitazione e, ove applicabile, una specializzazione di abilitazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:805:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo