Art. 6

Sospensione e revoca di licenze, abilitazioni e specializzazioni

In vigore dal 10 ago 2011
Sospensione e revoca di licenze, abilitazioni e specializzazioni Ai sensi dell’, paragrafo 2: a) la licenza, le abilitazioni e le specializzazioni possono essere sospese quando sia in dubbio la competenza del controllore del traffico aereo o in caso di negligenza professionale; b) la licenza può essere revocata in caso di negligenza grave o abuso.
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