Art. 4
Autorità competente
In vigore dal 10 ago 2011
Autorità competente
Ai fini del presente regolamento, l’autorità competente è l’autorità nominata o istituita dagli Stati membri quale autorità nazionale di vigilanza incaricata di assolvere i compiti ad essa assegnati dal presente regolamento, fatta eccezione per le certificazioni delle organizzazioni di formazione, di cui all’, la cui autorità competente è:
a)
l’autorità designata o istituita dallo Stato membro in cui il richiedente ha la sede operativa principale o, eventualmente, la sede sociale, salvo se diversamente disposto da accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri o autorità competenti;
b)
l’agenzia, se il richiedente ha la sede operativa principale o, eventualmente, la sede sociale, al di fuori del territorio degli Stati membri.
Storico versioni
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