Art. 27

Procedura di certificazione delle organizzazioni di formazione

In vigore dal 10 ago 2011
Procedura di certificazione delle organizzazioni di formazione 1.   Le autorità competenti stabiliscono le procedure per la domanda, il rilascio e il mantenimento della validità dei certificati delle organizzazioni di formazione. 2.   Le autorità competenti rilasciano i certificati alle organizzazioni di formazione richiedenti che soddisfano i requisiti di cui al Capo IV. 3.   Possono essere rilasciati certificati per ogni tipo di addestramento, ovvero in combinazione con altri servizi di navigazione aerea, restando inteso che il tipo di addestramento e il tipo di servizio di navigazione aerea sono certificati congiuntamente come pacchetto di servizi. 4.   I certificati specificano le informazioni di cui all’allegato IV.
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