Art. 29
Riconoscimento delle licenze
In vigore dal 10 ago 2011
Riconoscimento delle licenze
1. Gli Stati membri riconoscono le licenze di controllore del traffico aereo e di studente controllore e le relative abilitazioni, specializzazioni di abilitazione, specializzazioni linguistiche e certificazioni mediche rilasciate da altri Stati membri in conformità del presente regolamento.
Tuttavia, nel caso degli Stati membri che fissano un limite di età inferiore a 21 anni, conformemente all’, paragrafo 3, il diritto di esercitare le funzioni previste dalla licenza di controllore del traffico aereo è limitato al territorio dello Stato membro che ha rilasciato la licenza fino a quando il titolare della stessa abbia raggiunto i 21 anni di età.
Nei casi in cui il titolare di una licenza eserciti le funzioni inerenti alla stessa in uno Stato membro diverso da quello in cui la licenza è stata rilasciata, egli ha il diritto di convertire la sua licenza con una licenza rilasciata nello Stato membro in cui esercita le funzioni, senza che gli vengano imposte condizioni supplementari.
Ai fini del rilascio della specializzazione di unità operativa, le autorità competenti impongono al richiedente di soddisfare le condizioni particolari associate alla specializzazione, specificando l’unità, il settore o la posizione operativa. Nell’elaborare il programma di addestramento di unità operativa, l’organizzazione di formazione tiene debitamente conto delle competenze e dell’esperienza acquisite dal richiedente.
2. Le autorità competenti approvano o respingono il programma di addestramento di unità operativa relativo alla formazione proposta per il richiedente entro sei settimane dalla presentazione della documentazione, fatto salvo il ritardo dovuto alla presentazione di eventuali ricorsi. Le autorità competenti si assicurano che siano rispettati i principi di non discriminazione e di proporzionalità.
Storico versioni
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