Art. 31
Deroghe
In vigore dal 10 ago 2011
Deroghe
1. In deroga all’ del presente regolamento, gli Stati membri che hanno elaborato le specializzazioni di abilitazione nazionali, di cui all’, paragrafo 4, della direttiva 2006/23/CE, possono continuare ad applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. In deroga all’ del presente regolamento, gli Stati membri che, in conformità con l’ della direttiva 2006/23/CE, hanno stabilito che le funzioni inerenti alla specializzazione di unità operativa possono essere esercitate soltanto da titolari di licenza al di sotto di un dato limite di età, possono continuare ad applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli Stati membri che decidano di applicare le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, ne informano la Commissione e l’agenzia.
Storico versioni
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