Art. 10

Abilitazioni dei controllori del traffico aereo

In vigore dal 10 ago 2011
Abilitazioni dei controllori del traffico aereo 1.   Le licenze riportano una o più delle seguenti abilitazioni, in modo da indicare il tipo di servizi che il titolare può fornire: a) «controllo di aeroporto a vista» (ADV, aerodrome control visual), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire un servizio di controllo del traffico aereo per il traffico di aeroporto in un aeroporto nel quale non esistono procedure pubblicate di avvicinamento o di partenza strumentali; b) «controllo di aeroporto strumentale» (ADI, aerodrome control instrument), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo per il traffico di aeroporto in un aeroporto che dispone di procedure pubblicate di avvicinamento o di partenza strumentali; tale abilitazione è accompagnata da almeno una delle specializzazioni dell’abilitazione di cui all’, paragrafo 1; c) «controllo avvicinamento procedurale» (APP, approach control procedural), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo agli aeromobili in arrivo, in partenza o in transito senza l’uso di apparati di sorveglianza; d) «controllo di avvicinamento con sorveglianza» (APS, approach control surveillance), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo agli aeromobili in arrivo, in partenza o in transito con l’ausilio di apparati di sorveglianza; tale abilitazione è accompagnata da almeno una delle specializzazioni dell’abilitazione di cui all’, paragrafo 2; e) «controllo di area procedurale» (ACP, area control procedural), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili senza l’ausilio di apparati di sorveglianza; f) «controllo di area con sorveglianza» (ACS, area control surveillance), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili con l’ausilio di apparati di sorveglianza; tale abilitazione è accompagnata da almeno una delle specializzazioni dell’abilitazione di cui all’, paragrafo 3. 2.   Il titolare di una abilitazione che non abbia esercitato le prerogative ad essa associate per un periodo di quattro anni consecutivi, può iniziare un addestramento di unità operativa per tale abilitazione solo dopo che sia stato adeguatamente accertato che egli continua a soddisfare i requisiti stabiliti per tale abilitazione e previo soddisfacimento delle eventuali esigenze di formazione risultanti dal predetto accertamento.
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