Art. 9
Licenza di controllore del traffico aereo
In vigore dal 10 ago 2011
Licenza di controllore del traffico aereo
1. I titolari di una licenza di controllore del traffico aereo sono autorizzati a fornire servizi di controllo del traffico aereo in conformità con le abilitazioni e specializzazioni riportate nella licenza.
2. Le prerogative di una licenza di controllore del traffico aereo includono le prerogative di una licenza di studente controllore del traffico aereo di cui all’, paragrafo 1.
3. Per presentare domanda di rilascio di una licenza di controllore del traffico aereo i richiedenti devono:
a)
avere almeno 21 anni di età; tuttavia, gli Stati membri possono stabilire un’età minima inferiore in casi debitamente giustificati;
b)
essere titolari di una licenza di studente controllore del traffico aereo;
c)
aver completato un programma approvato di addestramento di unità operativa e superato con esito positivo gli opportuni esami o valutazioni conformemente ai requisiti di cui all’allegato II, parte B;
d)
detenere una certificazione medica in corso di validità;
e)
aver dimostrato di possedere un livello adeguato di competenze linguistiche conformemente ai requisiti di cui all’.
4. La licenza di controllore del traffico aereo è convalidata mediante l’inclusione di una o più abilitazioni e delle relative specializzazioni dell’abilitazione, di unità operativa e linguistica, per le quali l’addestramento è stato completato con esito positivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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